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LA "PRESCRIZIONE" DELLE POLIZZE VITA

Le polizze vita prevedono una “prestazione” come ad esempio il pagamento di un capitale o di una rendita quando si verifica un certo “evento”.


Gli eventi sono indicati nelle condizioni di polizza e sono:

  • Il decesso dell’assicurato
  • La scadenza della polizza
  • Pagamenti periodici (“cedole” pagate in corso di contratto o “rendite”).

e obbligano la Compagnia a erogare la prestazione stabilita al Beneficiario.

Quando si verifica uno di questi eventi, il Beneficiario ha un periodo di tempo a disposizione, definito dalla legge e non derogabile, per richiedere la prestazione: quando scade questo periodo di tempo interviene, la prescrizione.


Il termine di prescrizione è attualmente di 10 anni e decorre dal giorno in cui si è verificato l’evento che ha determinato il diritto a chiedere la prestazione.
L'invio della richiesta del pagamento alla Compagnia interrompe il termine di prescrizione e, per effetto dell’interruzione, inizia a decorrere un nuovo periodo di 10 anni.


L’art. 2952 del codice civile prevedeva un termine di prescrizione di 1 anno.
Con l’entrata in vigore della Legge 166 del 27 ottobre 2008, tale termine è stato esteso a due anni ed è stato ulteriormente innalzato a 10 anni per i soli contratti di assicurazione sulla vita (art. 22 comma 14 della Legge 221 del 17 dicembre 2012).


Per effetto dell’ultima modifica legislativa i termini di prescrizione sono:

  • Eventi avvenuti fino al 27/10/2007: termine di prescrizione 1 anno
  • Eventi avvenuti dal 28/10/2007 e fino al 19/10/2010: termine di prescrizione 2 anni
  • Eventi avvenuti dal 20/10/2010: termine di prescrizione 10 anni

Una volta decorso il termine di prescrizione, le Compagnie di Assicurazione sono obbligate a versare le somme non riscosse dai Beneficiari al Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, destinato a risarcire i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.


Questo obbligo, tuttavia, non è previsto per gli eventi avvenuti fino al 27/10/2007.


In questi casi, anche se è decorso il termine di prescrizione, la Compagnia procede in ogni caso a pagare la prestazione a favore dei Beneficiari che ne facciano specifica richiesta.