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RITA: Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è una nuova forma di prestazione che si può richiedere alla propria forma di previdenza complementare (Fondo Pensione o Pip).

In sintesi: l’Aderente che ne ha i requisiti può chiedere di ricevere in anticipo il capitale maturato, che viene rimborsato in rate a partire dall’accettazione della richiesta e fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

È possibile richiedere l’anticipo anche solo di una parte del capitale maturato. In questo caso, la parte di capitale restante rimane nella forma pensionistica e continuerà ad essere gestita secondo le norme e le regole del prodotto. Quindi per la parte di capitale residua, non convertita in RITA, non cambia nulla.

Requisiti

L’Aderente può richiedere la RITA se:

  • È Iscritto da almeno 5 anni a una forma di previdenza complementare adeguata a contribuzione definita
  • Ha maturato almeno venti anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza
  • Ha cessato l’attività lavorativa
  • Mancano meno di 5 anni per raggiungere l’età per la pensione di vecchiaia

Se l’Aderente ha cessato l’attività lavorativa da almeno 2 anni (e in questo caso non deve necessariamente aver maturato 20 anni di contributi) può richiedere la RITA anche se mancano 10 anni all’età per la pensione di vecchiaia.

In ogni caso il capitale richiesto viene ripartito in rate che vengono rimborsate dal momento dell’accettazione della richiesta e fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

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La parte di capitale richiesta con la RITA viene “scorporata” dal capitale complessivo e viene rimborsata a rate, che possono essere mensili o trimestrali. Il capitale della RITA segue queste regole:

  • La quota di capitale richiesta con la RITA viene prelevata in maniera proporzionale da tutti i comparti in cui è investito il capitale complessivo
  • Viene poi reinvestita nel comparto più prudente che la forma pensionistica mette a disposizione, salvo che l’Aderente dia una indicazione differente al momento della richiesta della RITA.
  • L’Aderente ha comunque la possibilità di cambiare il comparto di investimento del capitale richiesto con la RITA e non ancora percepito; può farlo dopo un anno dall’attivazione della RITA o dall’ultima riallocazione del capitale non ancora percepito.

Tassazione

Una parte del capitale anticipato attraverso la RITA è soggetta a tassazione separata con un’aliquota del 15%, che si riduce dello 0,3 per ogni anno di iscrizione alla previdenza complementare successivo al 15° anno. Per fare questo calcolo occorre considerare solo gli anni di iscrizione dal 1992 ad oggi; inoltre l’aliquota minima applicata è pari al 9%.

L’aliquota così calcolata viene poi applicata sulla parte imponibile del capitale richiesto con la RITA: questo è un vantaggio importante, soprattutto per chi alimenta la propria previdenza complementare da molti anni.

Infatti, in base alle regole ordinarie, il capitale imponibile maturato prima del 2007 verrebbe tassato con un’aliquota media IRPEF certamente superiore (dal 23% in su) a quella prevista dalla RITA.

In alternativa alla tassazione separata, l’Aderente può optare per la tassazione ordinaria direttamente nella dichiarazione dei redditi.


Qualche particolarità

  • L’Aderente ha sempre la possibilità di revocare la RITA e interrompere il rimborso del capitale. In questo caso, la parte di capitale non rimborsato rimane investita nella forma pensionistica e l’Aderente riprende ad utilizzarla secondo le norme e le regole del prodotto.
  • Se l’Aderente trasferisce la sua posizione ad un’altra forma pensionistica, la RITA viene automaticamente revocata e verrà trasferito tutto il capitale residuo.
  • In caso di decesso dell’Aderente durante il periodo di percezione della RITA, il capitale non ancora rimborsato viene liquidato agli eredi o ai diversi beneficiari indicati: in ogni caso il capitale non entra nell’asse ereditario e non subisce l’imposta di successione.