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LE IMPOSTE AGEVOLATE SUI RENDIMENTI

I contributi versati, al netto di eventuali costi in fase di accumulo, vengono investiti nel patrimonio della forma pensionistica scelta per costruire la propria pensione; il patrimonio viene gestito e produce dei rendimenti che si vanno a sommare ai contributi versati.

I rendimenti finanziari generati da qualsiasi investimento sono tassati in misura differente a seconda del tipo di prodotto in cui si investe.

Per quanto riguarda le forme pensionistiche, i rendimenti sono soggetti ad una imposta agevolata rispetto a tutte le altre forme di investimento.

Imposte agevolate rendimenti forme pensionistiche

Dal 2015, i rendimenti maturati nel corso di un anno dalle forme pensionistiche sono tassati con un'imposta sostitutiva del 20%, ma con una particolare agevolazione: l'imposta del 20% infatti si applica solo sul 62,5% del rendimento che deriva dall'investimento in Titoli di Stato o titoli simili.

In altre parole: i rendimenti della previdenza integrativa sono tassati con un'aliquota che varia tra il 12,5 e il 20% a seconda del tipo di titoli in cui investe il fondo: più il fondo è prudente e più è alta la presenza di Titoli di Stato, più l'aliquota si avvicina al 12,5%.

 

ALTRI VANTAGGI FISCALI

Oltre all'imposta sui rendimenti, le forme pensionistiche offrono un altro importante vantaggio per tutta la durata della fase di accumulazione del capitale: sono esenti dall'imposta di bollo.

Tutti gli altri prodotti d'investimento, escluse le polizze Vita Tradizionali di Ramo I, sono infatti soggetti ad un'imposta di bollo annua proporzionale al capitale: al 31 dicembre di ogni anno viene addebitata un'imposta che, dal 2014, è pari allo 0,20% del capitale maturato.

 

Per saperne di più sulle regole attualmente in vigore attualmente per i "Nuovi Iscritti":